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Sez. 2, Sentenza n. 13222 del 11/06/2014 (Rv. 631145 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - POSSIBILITÀ - IN GENERE | Contratto avente ad oggetto l'obbligo di trasferire il nudo possesso - Nullità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631145-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - POSSIBILITÀ - IN GENERE

Il contratto atipico col quale le parti si obblighino al trasferimento del mero possesso, disgiunto dal diritto, è nullo per impossibilità dell'oggetto, in quanto l'"animus possidendi", per la sua soggettività, può riferirsi solo al possessore attuale e non al possessore precedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)