Sez. 5, Sentenza n. 1024 del 19/01/2005 (Rv. 581349 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Art. 74 legge n. 342 del 2000 - Efficacia dell'attribuzione o modifica delle rendite catastali - Disciplina transitoria - Rendite modificate e resesi definitive per mancata impugnazione - Termine per l'impugnazione - Riapertura - Atti impositivi, recipienti la rendita, non divenuti definitivi - Interessi e sanzioni - Esclusione - Portata - Condizione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, l'art. 74, comma secondo, della legge 21 novembre 2000, n.342, nel riaprire il termine (portandolo a sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa) per proporre ricorso contro una rendita modificata e resasi definitiva per mancata impugnazione, ha previsto che, per gli atti comportanti attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi degli enti locali non definitivi all'entrata in vigore della predetta legge (10 dicembre 2000), non sono dovuti sanzioni e interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine, come prorogato, per proporre ricorso. Ciò comporta che, perché abbia luogo tale sorta di "condono" delle sanzioni ed interessi, è sufficiente che sussista la possibilità di presentare ricorso, e non anche che l'impugnazione della rendita, nei confronti dell'UTE, sia effettivamente proposta.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)