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Sez. 5, Sentenza n. 19066 del 29/09/2005 (Rv. 585379 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Art. 74 della legge n. 342 del 2000 - Efficacia dell'attribuzione o della modifica della rendita catastale - Disciplina transitoria - Atti adottati entro il 31 dicembre 1999 recepiti in atti impositivi non divenuti definitivi - Efficacia dalla data di conoscenza - Esclusione - Interessi e sanzioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585379-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma secondo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 non afferma il principio dell'efficacia dell'attribuzione della rendita dalla data di sua effettiva conoscenza anche per gli atti adottati entro il 31 dicembre 1999, ma si limita a stabilire che per tali atti, che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita e siano stati recepiti in atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti interessi e sanzioni relativamente al periodo compreso tra la data del provvedimento di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso detto provvedimento, prorogato ai sensi dello stesso comma.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)