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Sez. 5, Sentenza n. 12721 del 09/07/2004 (Rv. 574409 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI)- Base imponibile- Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto - Determinazione del valore ai sensi dell'art.5, comma 3, D.lgs. 30 dicembre 1992 n.504 - Dichiarazione del fabbricato in categoria C/1 con imponibile inferiore - Intervenuta attribuzione di rendita catastale da parte dell'Ufficio del territorio competente - Avviso di accertamento in rettifica emesso dall'ente locale prima del 31 dicembre 1999 e divenuto definitivo - Comunicazione o notifica dell'atto di classamento all'interessato - Mancanza - Successivo provvedimento irrogativo di sanzioni per infedele dichiarazione e per parziale pagamento della imposta ex artt.14 D.lgs. 18 dicembre 1997 n.473 e 14, comma secondo, D.lgs.30 dicembre 1992 n.504 - Impugnazione - Dedotta illegittimità in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 30, comma undicesimo, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 74 legge 21 novembre 2000 n. 342.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574409-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa a fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non ancora iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, il cui valore, fino all'anno nel quale il medesimo sia iscritto in catasto con attribuzione di rendita, è determinato ai sensi dell'art.5 comma 3 D.lgs. 30 dicembre 1993 n.504, la dichiarazione del fabbricato come appartenente alla categoria C/1, con imponibile inferiore, cui sia seguito nell'anno 1999 l'accertamento in rettifica che abbia recepito la rendita nel frattempo attribuita all'immobile dall'ufficio del territorio competente e non sia stato impugnato dal contribuente, legittima la successiva irrogazione delle sanzioni previste, rispettivamente, dall'art. 14, comma secondo, del D.lgs. 18 dicembre 1997 n.473 e 14, comma primo, del D.lgs. 30 dicembre 1995 n.504 (in applicazione del principio del favor rei) per i casi di infedele dichiarazione e parziale versamento dell'imposta, anche se l'intervenuto classamento con attribuzione di rendita catastale non sia stato comunicato all'intestatario della partita. Esulano, invero, da una tale fattispecie sia la disposizione dell'art.30, undicesimo comma, legge 23 dicembre 1999 n.488 - secondo cui, fino alla data dell'avvenuta comunicazione della rendita, non sono dovute sanzioni per effetto della nuova determinazione della rendita catastale - in quanto essa ha integrato il disposto dell'art. 5, comma quarto, del D.lgs. 30 dicembre 1992 n.504, che riguarda i fabbricati diversi da quelli classificabili in categoria D regolati dal precedente comma terzo, sia la norma di cui all'art. 74, comma secondo, della legge 21 novembre 2000 n.342 - a tenore della quale per gli atti comportanti attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi degli enti locali non definitivi all'entrata in vigore della predetta legge(10 dicembre 2000), non sono dovuti sanzioni e interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine (prorogato all'8 febbraio 2001) per la presentazione del ricorso avverso i relativi atti - essendo divenuto definitivo l'atto impositivo costituito non già dal provvedimento di irrogazione delle sanzioni ma dall'avviso di accertamento della maggiore imposta dovuta, che recepì l'atto comportante attribuzione della rendita.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 504 art. 14 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 30 com. 11, Legge 18/12/1997 num. 472 art. 14, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)