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Sez. 4, Sentenza n. 2370 del 09/10/2003 Cc. (dep. 23/01/2004) Rv. 227767 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Formulazione dell'imputazione da parte del P.M. - Restituzione degli atti al P.M. per la citazione dell'imputato - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227767-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

È legittimo il provvedimento con il quale il giudice di pace - avendo rigettato la richiesta di archiviazione e restituito gli atti al P.M. per la formulazione dell'imputazione - a seguito dell'ulteriore trasmissione degli atti, in adempimento della richiesta, da parte del P.M., nuovamente li restituisca all'organo dell'accusa perché autorizzi la polizia giudiziaria a citare il soggetto nei cui confronti l'imputazione era stata formulata (Affermando il principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., fondato sull'assunto che il giudice di pace non ha il potere di imporre all'organo requirente atti di impulso processuale: ha per contro ritenuto la Corte che dall'intera disciplina attuativa della citazione a giudizio come configurata dal D.L.vo n. 274 del 2000 emerge come a carico della parte pubblica sono poste specifiche incombenze alle quali in nessun modo può provvedere il giudice di pace).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)