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Sez. 5, Ordinanza n. 28717 del 04/07/2005 Cc. (dep. 29/07/2005) Rv. 232202 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Restituzione degli atti al P.M. per l'autorizzazione alla P.G. della citazione dell'imputato - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232202-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace - rigettata la richiesta di archiviazione e restituiti gli atti per la formulazione dell'imputazione al P.M., il quale, a sua volta, li ritrasmetta al giudice in adempimento della richiesta - li restituisca nuovamente all'organo dell'accusa perché autorizzi la polizia giudiziaria a citare il soggetto nei cui confronti l'imputazione sia stata formulata. Detto provvedimento, infatti, non si configura come impositivo dell'esercizio di un potere di impulso processuale ma come restitutorio di un potere autorizzativo dell'iniziativa meramente materiale della chiamata in giudizio, in relazione alla riformulata imputazione, riservata per scelta legislativa alla polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)