Sez. L, Sentenza n. 3231 del 15/05/1980 (Rv. 407024 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - IN GENERE - INCAPACITA E DIVIETO DI TESTIMONIARE - DISCIPLINA NELL'INTERESSE DELLE PARTI - ECCEZIONE RELATIVA - ONERE DI DEDUZIONE TEMPESTIVA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - IN GENERE - INCAPACITA E DIVIETO DI TESTIMONIARE - DISCIPLINA NELL'INTERESSE DELLE PARTI - ECCEZIONE RELATIVA - ONERE DI DEDUZIONE TEMPESTIVA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZA.*
Le Disposizioni che prevedono l'incapacita ed il divieto di testimoniare sono dettate nell'interesse delle parti, le quali percio hanno l'Onere di dedurre tempestivamente e nella competente Sede di merito la relativa eccezione. Ove cio non avvenga l'eventuale nullita resta sanata e non puo poi essere proposta nel giudizio di Cassazione. (V 5068/79, mass n 401723; (V 375/79, mass n 396473).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)