Sez. 3, Sentenza n. 375 del 18/01/1979 (Rv. 396473 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - CONIUGE, PARENTI, AFFINI ED AFFILIATI - NORME SUL DIVIETO E SULLA INCAPACITA DEI TESTI - VIOLAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - CONIUGE, PARENTI, AFFINI ED AFFILIATI - NORME SUL DIVIETO E SULLA INCAPACITA DEI TESTI - VIOLAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Le norme che prevedono l'incapacita e il divieto di testimoniare sono dettate nell'interesse delle parti, le quali, quindi, hanno l'Onere di sollevare tempestivamente, nella Sede di merito, la relativa eccezione, al momento, cioe, dell'assunzione della prova o, quanto meno nella successiva prima difesa. Altrimenti l'eventuale nullita resta sanata e non puo essere fatta valere nel giudizio di Cassazione. (Conf 1192/78, mass n 390555; (Conf 4637/76, mass n 383383).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)