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Sez. 1, Sentenza n. 10708 del 10/05/2007 (Rv. 598059 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Termine - Decorrenza per l'espropriante - Dalla comunicazione della stima definitiva alle parti - Conoscenza legale della stima definitiva - Sussistenza - Nullità dell'inserizione della comunicazione nel F.A.L. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598059-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, essendo il Comune espropriante obbligato, in caso di mancata accettazione dell'indennità provvisoria e di richiesta di determinazione alla competente commissione provinciale, a comunicare ai proprietari degli immobili soggetti alla procedura ablatoria l'indennità definitiva determinata dalla commissione, a depositare la relazione nella segreteria, e a pubblicare l'eseguito deposito nel foglio annunzi legali della provincia, è dalla data di detta comunicazione, in cui si è avuta da parte dell'ente la conoscenza legale dell'atto, che decorre il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima da parte di esso espropriante (come ritenuto da Corte cost. n. 365 del 1992, per l'indennità di occupazione), restando irrilevante, nei confronti dei terzi, la nullità dell'inserzione, per omessa indicazione dei proprietari catastali, cui lo stesso ente locale abbia dato causa.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)