Sez. 2, Sentenza n. 1560 del 20/02/1997 (Rv. 502570 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE | Accertamento - Criteri - Edificabilità o no del fondo del vicino e danni subiti dal fondo medesimo - Irrilevanza - Fattispecie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE
Quando la distanza da osservarsi nelle costruzioni a norma dei regolamenti locali consista in un determinato distacco dal confine, è irrilevante stabilire se il fondo del vicino abbia subito danni e sia o meno edificabile, avendo le disposizioni di tali regolamenti finalità pubblicistiche. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stato disposto, per violazione dell'art. 19 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore di Reggio Calabria, l'arretramento di una costruzione dal confine con un area di cui era stata dedotta la destinazione a verde pubblico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)