Sez. 2, Sentenza n. 3886 del 17/04/1998 (Rv. 514563 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE | Norme sulle distanze - Tutela di interessi pubblicistici - Esplicabilità o meno del fondo del vicino e sussistenza o meno di danni conseguenti alla violazione delle norme - Valutazione - Inammissibilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE
Le norme sulle distanze sono rivolte alla tutela di interessi pubblicistici, sicché non lasciano alcun margine di valutazione in ordine ai pregiudizi prodotti dalla loro inosservanza, onde nessuna indagine è ammissibile per accertare se il fondo del vicino sia o non edificabile, sussistendo il diritto al rispetto delle distanze indipendentemente dalla possibilità di costruire e dall'esistenza di un danno attuale e concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)