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Sez. 2, Sentenza n. 3886 del 17/04/1998 (Rv. 514563 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE | Norme sulle distanze - Tutela di interessi pubblicistici - Esplicabilità o meno del fondo del vicino e sussistenza o meno di danni conseguenti alla violazione delle norme - Valutazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514563-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE

Le norme sulle distanze sono rivolte alla tutela di interessi pubblicistici, sicché non lasciano alcun margine di valutazione in ordine ai pregiudizi prodotti dalla loro inosservanza, onde nessuna indagine è ammissibile per accertare se il fondo del vicino sia o non edificabile, sussistendo il diritto al rispetto delle distanze indipendentemente dalla possibilità di costruire e dall'esistenza di un danno attuale e concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)