Sez. 2, Sentenza n. 4322 del 24/10/1989 (Rv. 463931 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - VIOLAZIONE - ESISTENZA CONCRETA DI DANNO PER IL FONDO DEL VICINO - IRRILEVANZA - INEDIFICABILITÀ DEL FONDO VICINO - IRRILEVANZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - VIOLAZIONE - ESISTENZA CONCRETA DI DANNO PER IL FONDO DEL VICINO - IRRILEVANZA - INEDIFICABILITÀ DEL FONDO VICINO - IRRILEVANZA.*
In tema di rispetto delle distanze tra costruzioni, ove le stesse siano prescritte da un regolamento edilizio (nella specie del comune di sori), nessuna indagine deve essere svolta per accertare se dalla violazione della norma dello strumento urbanistico sia o meno derivato un danno per il fondo del vicino e se questo sia o meno edificabile, in quanto le Disposizioni in materia di distacco delle costruzioni dal confine non lasciano al giudice alcun margine di valutazione in ordine ai pregiudizi prodotti dalla loro inosservanza, avuto riguardo alle finalità di natura pubblicistica cui dette Disposizioni si ispirano. (V 1762/83, mass n 426604; (V 1515/74, mass n 369644).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)