Sez. L, Sentenza n. 7178 del 25/05/2001 (Rv. 547023 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ASSUNZIONE | Idoneità psico - attitudinale degli aspiranti - Accertamento da parte dei medici di fiducia dell'azienda - Insindacabilità prevista da una clausola del bando di concorso - Illegittimità - Rinnovazione dell'accertamento - Condizioni.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ASSUNZIONE
La clausola del bando di concorso per l'assunzione di lavoratori presso un'azienda di trasporti, con cui si preveda l'insindacabilità dell'accertamento psico - attitudinale degli aspiranti eseguito dai sanitari di fiducia della stessa azienda, è illegittima per violazione del principio di buona fede; tuttavia, l'aspirante ha il diritto di ottenere la rinnovazione dell'accertamento - in sede amministrativa ed eventualmente giudiziaria - solo ove sussista un concreto vizio del primo accertamento, per violazione delle regole tecniche che lo disciplinano o, più in generale, del principio di buona fede, mentre è inapplicabile la disposizione di cui all'art. 29 R.D. n. 148 del 1931, che, nel prevedere un "nuovo accertamento", dietro semplice presentazione di un certificato medico motivato, nell'ambito della verifica dell'idoneità al servizio degli agenti, presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro già costituito.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 29, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)