Sez. L, Sentenza n. 1109 del 09/02/1999 (Rv. 523084 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ASSUNZIONE | Accertamento del requisito di idoneità psico - fisica ad opera dei medici di fiducia dell'azienda di trasporto - Riesame in sede giudiziale - Ammissibilità - Insindacabilità dell'accertamento ai sensi di una clausola del bando - Irrilevanza - Doglianze obiettive e specifiche avverso la visita psico-attitudinale - Necessità - Fattispecie.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ASSUNZIONE
Fermo restando che la verifica del requisito dell'idoneità psico fisica dell'aspirante all'assunzione presso un'azienda di pubblico trasporto compiuta dai medici di fiducia della medesima è suscettibile di riesame in sede giudiziale, anche nel caso in cui in una clausola del bando di concorso se ne disponga l'insindacabilità, tuttavia la richiesta di rinnovo dell'accertamento deve essere motivata con l'allegazione di doglianze obiettive e specifiche (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva escluso il diritto al rinnovo a fronte della doglianza di una generica gravosità dell'attesa degli esami e degli esami in sè).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)