Sez. L, Sentenza n. 13863 del 19/10/2000 (Rv. 541067 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Azienda di pubblico trasporto - Idoneità psicofisica degli aspiranti all'assunzione - Accertamento da parte dei medici di fiducia dell'azienda - Sindacabilità in giudizio - Esclusione prevista in una clausola del bando di concorso - Irrilevanza - Rinnovazione dell'accertamento - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE
L'accertamento del requisito dell'idoneità psicofisica dell'aspirante all'assunzione presso una azienda di pubblico trasporto compiuto dai medici di fiducia della medesima non è definitivo e incensurabile - essendone prevista dall'art.29 dell'allegato A al R.D. n. 148 del 1931 una dettagliata procedura di revisione- e, pertanto, al pari dei controlli sull'idoneità del lavoratore previsti dall'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è suscettibile di riesame in sede giudiziale anche nel caso in cui una clausola del bando di concorso per l'assunzione ne disponga l'insindacabilità (in quanto l'accertamento in oggetto, quale attività propria dell'azienda non può essere esercitata in contrasto con il citato art. 29 e con i principi di correttezza e buona fede). Peraltro, la sindacabilità dell'accertamento non equivale all'illegittimità dello stesso e non comporta, quindi, di per sè il diritto ad un nuovo accertamento, il quale presuppone che l'interessato, indicandone i motivi e fornendo la relativa prova, dimostri l'illegittimità del primo accertamento. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto alla ripetizione della prova psico - attitudinale, in quanto il ricorrente non aveva fornito alcuna prova della propria idoneità al lavoro e della concreta influenza sul giudizio di inidoneità della lamentata contingente alterazione delle condizioni psicofisiche durante lo svolgimento della prova).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 29, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)