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Sez. L, Sentenza n. 47 del 05/01/1983 (Rv. 424836 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - QUALIFICA DIRIGENZIALE - SPETTANZA DI TALE QUALIFICA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CURA PRIVATI.*
Stato
decisa il 1983-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424836-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - QUALIFICA DIRIGENZIALE - SPETTANZA DI TALE QUALIFICA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CURA PRIVATI.*

L'autonomia delle associazioni sindacali, cui l'art. 2095 cod. civ. rimette la Determinazione dei requisiti di appartenenza alle varie categorie dei prestatori di lavoro, trova un limite inderogabile nella stessa norma citata, la quale esige la previsione di criteri oggettivi, che non possono prescindere dal principio di corrispondenza del trattamento alle mansioni concrete. Pertanto, deve ritenersi nulla, perché contraria a norme imperative, la Determinazione puramente formale della qualifica dirigenziale, la quale si risolve nella violazione delle norme a tutela dei lavoratori in tema di licenziamenti individuali, la cui inapplicabilità - con la conseguente impossibilità per il giudice di verificare la sussistenza di un eventuale arbitrio da parte del datore di lavoro - è invece giustificata solo dall'effettivo svolgimento di mansioni dirigenziali. (nella specie, la suprema Corte ha escluso il carattere meramente formale del requisito del conferimento della procura, necessario, insieme con l'Esercizio effettivo delle relative funzioni, ai fini dell'attribuzione della qualifica dirigenziale secondo il C.C.n.L. per i dipendenti degli istituti di cura privati del 24 maggio 1956, reso efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1040). (V 5050/81, mass n 415836; (V 1497/75, mass n 375081).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 24/05/1956 num. 3, DPR 14/07/1960 num. 1040 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)