Sez. L, Sentenza n. 1497 del 18/04/1975 (Rv. 375081 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - ART 1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 31 DICEMBRE 1948 - QUALIFICA DI DIRIGENTE - FORMALE RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - ILLEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - ART 1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 31 DICEMBRE 1948 - QUALIFICA DI DIRIGENTE - FORMALE RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - ILLEGITTIMITA.*
L'art 1 del contratto collettivo del 31 dicembre 1948 per i dirigenti di aziende industriali, nella parte in cui subordina l'attribuzione della qualifica di dirigente al requisito del formale riconoscimento da parte del datore di lavoro, contrasta con la norma imperativa dell'art 2095 secondo comma cod civ, che rimette alle leggi speciali ed all'autonomia collettiva la Determinazione dei requisiti di appartenenza alle singole categorie di prestatori di lavoro, e deve essere, pertanto, disapplicato dal giudice; a cio non osta l'avvenuta ricezione di detto contratto nel DPR 2 gennaio 1962 n 483, perche l'art 5 della legge di delegazione 14 luglio 1959 n 741 dispone che le norme della contrattazione collettiva, recepite nei decreti presidenziali delegati, non possono essere in contrasto con norme imperative di legge. (V 1961/72, mass n 359072).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 31/12/1948 num. 1, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 5 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)