Sez. L, Sentenza n. 5050 del 04/09/1981 (Rv. 415836 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FUNZIONARIO DI BANCA - SPETTANZA DI TALE QUALIFICA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FUNZIONARIO DI BANCA - SPETTANZA DI TALE QUALIFICA - CONDIZIONI.*
Il potere del giudice d'individuare le mansioni che danno diritto all'inquadramento del lavoratore in una determinata categoria sussiste soltanto in relazione alle categorie C.d. legali (dirigenti, amministrativi o tecnici, impiegati ed operai), previste dall'art. 2095 cod. civ., sempreché i requisiti di appartenenza a ciascuna di esse non siano determinati dalla normativa collettiva, giacché in tal caso, come in quello di categorie C.d. contrattuali, create cioè dall'autonomia collettiva, i requisiti di appartenenza alle singole categorie non possono non coincidere con quelli dettati dalla disciplina collettiva, dei quali non è sindacabile neppure la congruità, salvo il caso estremo in cui la normativa contrattuale determini i requisiti di appartenenza alle categorie legali con criteri tali da sconvolgere la natura sostanziale delle stesse. Pertanto, fuori delle ipotesi d'investitura formale o di preposizione ad agenzie o filiali con determinate caratteristiche, l'attribuzione della qualifica di funzionario di banca prevista dall'art. 1 del contratto collettivo del 29 maggio 1951 non può prescindere dal possesso del requisito del conferimento della facoltà di firma, con l'ulteriore conseguenza che la Mancanza di tale requisito, ancorché questo dipenda dalla discrezionalità del datore di lavoro, rende irrilevante ai sensi e per gli effetti dello art. 2103 cod. civ. l'eventuale Esercizio di fatto di attività corrispondente a quella svolta da soggetti (con facoltà di firma) cui la stessa qualifica sia stata invece riconosciuta. (V. 2968/80, mass. N. 406709; (V. 1938/80, mass. N. 405561; (V. 167/79, mass. N. 396237; (V. 1921/77, mass. N. 385636; (V. 1601/77, mass. N. 385308).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Contr. Coll. 29/05/1951
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)