Sez. 2, Sentenza n. 5086 del 07/11/1978 (Rv. 394847 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - COSTRUZIONE REALIZZATA DAL CONDOMINO SULLA COSA COMUNE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - FORME - PROVA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - COSTRUZIONE REALIZZATA DAL CONDOMINO SULLA COSA COMUNE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - FORME - PROVA.*
Affinche la costruzione realizzata dal condomino sulla cosa comune, la quale non rientri fra quelle consentite dall'art 1120 cod civ, possa ritenersi legittima per effetto di consenso degli altri partecipanti, il consenso stesso deve risultare, a pena di nullita, da atto pubblico o scrittura privata (art 1350 cod civ), e, pertanto, non puo essere dedotto per facta concludentia o per prova testimoniale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)