diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3675 del 18/04/1996 (Rv. 497137 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE | Disciplina relativa - Riferibilità alle costruzioni (o piantagioni) su terreno altrui - Costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su terreno comune - Applicazione delle norme sul condominio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497137-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE

La disciplina dell'accessione contenuta nell'art. 934 cod. civ. si riferisce solo alle costruzioni (o piantagioni) su terreno altrui e non anche alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietari sul terreno comune, per le quali debbono ritenersi, invece, applicabili le norme sul condominio ed, in particolare, la disposizione dell'art. 1120 cod. civ, che vieta, tra l'altro, le innovazioni che rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento di altri condomini, a meno che non vi sia il consenso di questi, nella forma scritta richiesta, a pena di nullità, per la costituzione di diritti reali su beni immobili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)