Sez. 3, Sentenza n. 2051 del 26/02/1988 (Rv. 457927 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - PLURALITÀ DI FATTI IMPUTABILI A PIÙ PERSONE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - PLURALITÀ DI FATTI IMPUTABILI A PIÙ PERSONE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
In presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, coevi o succedentisi nel tempo, a tutti deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno, se abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili o quando, inserendosi questo quale causa sopravvenuta nella serie causale, spezzi il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale riveli la inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al rango di occasioni estranee. L'accertamento del nesso di causalità è riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi. (Conf 4531/86, mass n 447276; (Conf 2234/85, mass n 440118; (Conf 6716/82, mass n 424353).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)