Sez. 2, Sentenza n. 4531 del 12/07/1986 (Rv. 447276 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - PLURALITÀ DI FATTI ILLECITI IMPUTABILI A PIÙ PERSONE SUCCEDENTISI NEL TEMPO - PARI EFFICACIA CAUSATIVA DEL DANNO - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - PLURALITÀ DI FATTI ILLECITI IMPUTABILI A PIÙ PERSONE SUCCEDENTISI NEL TEMPO - PARI EFFICACIA CAUSATIVA DEL DANNO - CONDIZIONI.*
Nell'attuale ordinamento giuridico vige il principio della equivalenza delle cause in base al quale, quando l'evento è riferibile a più azioni od omissioni, sussiste il rapporto di causalità tra ciascuna di tali azioni od omissioni e l'evento. Pertanto, in presenza di una pluralità di fatti illeciti imputabili a più persone e succedutisi nel tempo, a tutti deve riconoscersi una efficacia causativa del danno che ne sia seguito, ove essi abbiano determinato una situazione tale, che senza di essi, l'evento sebbene prodotto dal fatto avvenuto per ultimo non si sarebbe verificato. Quando, invece, la causa prossima è stata da sola sufficiente a determinare l'evento, allora soltanto essa può assurgere a causa efficiente esclusiva in quanto, inserendosi nella successione dei fatti, viene a spezzare ogni legame tra le cause preesistenti e l'evento stesso. (Conf 2234/85, mass n 440118; (Conf 6716/82, mass n 424353; (Conf 6497/79, mass n 403136; (Conf 1228/81, mass n 411805; (Conf 6407/79, mass n 403136).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)