Sez. 3, Sentenza n. 6716 del 09/12/1982 (Rv. 424353 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - PLURALITÀ DI FATTI IMPUTABILI A PIÙ PERSONE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - PLURALITÀ DI FATTI IMPUTABILI A PIÙ PERSONE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
In presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, coevi o succedentisi nel tempo, a tutti deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno, se abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili o quando, inserendosi questo quale causa sopravvenuta nella serie causale, spezzi il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale riveli la inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al rango di occasioni estranee. Lo accertamento se uno o più di tali fatti rientrino nel quadro delle condizioni necessarie alla produzione dell'evento costituisce un tipico giudizio di fatto, incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (V 2247/81, mass n 412979; (V 826/81, mass n 411305; (V 643/80, mass n 404045; (V 4806/79, mass n 401413).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)