Sez. 3, Sentenza n. 29123 del 21/06/2006 Ud. (dep. 10/08/2006) Rv. 234943 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Lavoratori addetti a lavorazioni rumorose - Reato di omissione di visita medica preventiva - Natura - Reato permanente.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Il reato di cui all'art. 44, comma secondo, lett. a), del D.Lgs. n. 277 del 1991, omissione di visita medica preventiva del lavoratore adibito a lavori rumorosi, ha natura di reato permanente, atteso che la condotta illecita si protrae sino a quando il lavoratore risulti addetto al tipo di lavorazione che comporti il rischio in questione o alternativamente al momento di ottemperanza all'obbligo di legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)