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Sez. L, Sentenza n. 12869 del 04/09/2002 (Rv. 557252 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Motivazione successivamente depositata - Contenuto - Dispositivo contenente soltanto alcune delle pronunce potenzialmente giustificate dalla motivazione - Prevalenza del dispositivo - Efficacia delle ulteriori argomentazioni contenute in sentenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557252-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)

Per la necessaria prevalenza che, nel rito del lavoro, deve darsi al dispositivo letto in udienza, rispetto alla motivazione della sentenza successivamente depositata, non può tenersi conto che delle pronunce espresse nel dispositivo stesso e delle argomentazioni che, nella motivazione, le sorreggono ed eventualmente concorrono a chiarirne il contenuto, mentre le ulteriori argomentazioni, che non trovano corrispondenza nel "dictum" espresso nella parte dispositiva, rimangono ineluttabilmente sterili di effetti. (Nella specie, la sentenza impugnata conteneva nella motivazione anche la giustificazione di potenziali, ulteriori pronunce in favore del creditore, senza che le stesse fossero trasfuse nel dispositivo; la S.C., nel confermare la sentenza, ha rilevato che tale circostanza non dava luogo ad una ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, ma ad una omissione della quale avrebbe potuto eventualmente dolersi il creditore a favore del quale la motivazione argomentava sulla spettanza di ulteriori diritti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)