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Sez. 1, Sentenza n. 426 del 02/03/1982 Cc. (dep. 21/04/1982) Rv. 153298 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - TERMINI - TERMINE UNICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DEI MOTIVI - CARATTERE DEL TERMINE - PERENTORIETÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153298-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - TERMINI - TERMINE UNICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DEI MOTIVI - CARATTERE DEL TERMINE - PERENTORIETÀ.*

Il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, per la proposizione del ricorso, sia in appello che in Cassazione, avverso i decreti di sottoposizione a misura di prevenzione, è riferibile non solo alla dichiarazione di impugnazione ma anche alla presentazione dei relativi motivi. Pertanto, qualora nella dichiarazione sia stata fatta riserva dei motivi, questi debbono essere presentati entro l'unico termine perentorio di dieci giorni. (V mass n 150035; (V mass n 146336; (V mass n 119042).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)