Sez. 1, Sentenza n. 1156 del 30/06/1981 Cc. (dep. 30/07/1981) Rv. 150035 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - TERMINI - TERMINE UNICO PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE E DEI MOTIVI - (ART. 4, COMMA SETTIMO, LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423).*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - TERMINI - TERMINE UNICO PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE E DEI MOTIVI - (ART. 4, COMMA SETTIMO, LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423).*
Il termine di dieci giorni stabilito per proporre ricorso in Cassazione in materia di misure di prevenzione (art. 4, comma settimo, legge 27 dicembre 1956 n. 1423), applicabile altresì alle misure di prevenzione disposte ai sensi dell'art. 18 legge 22 maggio 1975 n. 152, è unico per la presentazione sia del ricorso che dei motivi a sostegno dell'impugnazione.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 7 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)