Sez. L, Sentenza n. 1598 del 26/04/1977 (Rv. 385307 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - LAVORATRICI SOSPESE DAL LAVORO - INDENNITA GIORNALIERA - SPETTANZA - AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE DA OLTRE SESSANTA GIORNI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - LAVORATRICI SOSPESE DAL LAVORO - INDENNITA GIORNALIERA - SPETTANZA - AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE DA OLTRE SESSANTA GIORNI - IRRILEVANZA.*
L'indennita giornaliera di maternita spetta anche alle lavoratrici sospese dal lavoro ed ammesse all'integrazione salariale da piu di sessanta giorni dall'inizio del periodo di interdizione dal lavoro per maternita. (Conf 298/74, mass n 367946).*
Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 17, DPR 21/05/1953 num. 568 art. 26 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 7 art. 3, Legge 23/06/1964 num. 433 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)