diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 298 del 02/02/1974 (Rv. 367946 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - LAVORATRICI SOSPESE DAL LAVORO ED AMMESSE ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE DA PIU DI SESSANTA GIORNI - INDENNITA GIORNALIERA - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1974-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367946-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - LAVORATRICI SOSPESE DAL LAVORO ED AMMESSE ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE DA PIU DI SESSANTA GIORNI - INDENNITA GIORNALIERA - SPETTANZA.*

L'indennita giornaliera di maternita spetta anche alle lavoratrici sospese dal lavoro ed ammesse all'integrazione salariale da piu di sessanta giorni all'inizio del periodo di interdizione dal lavoro per maternita.*

Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 17, Legge 21/05/1953 num. 568 art. 26 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 7 art. 3, Legge 23/06/1964 num. 433 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)