Sez. 3, Sentenza n. 10492 del 01/08/2001 (Rv. 548672 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Richiesta di "benefondi" da parte di istituto di credito - Obbligo della banca trattaria di fornire informazioni - Esclusione - Obbligo di fornire informazioni esatte e completamente veritiere - Sussistenza - Responsabilità della banca trattaria per risposte non corrispondenti alla situazione effettiva relativa alla immediata disponibilità della provvista - Configurabilità - Natura - Extracontrattuale.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
La banca trattaria, ove fornisca, pur non essendo a ciò obbligata, le informazioni richieste da altro istituto di credito in ordine alla esistenza di una sufficiente provvista per il pagamento di un assegno di conto corrente, deve dare, per non incorrere in responsabilità extracontrattuale "ex" art. 2043 cod. civ., informazioni esatte e completamente veritiere con riguardo alla situazione presente al momento della richiesta, anche specificando, nel caso in cui si debba attendere il buon fine di effetti versati sul conto del traente, che i fondi non sono immediatamente disponibili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1856, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)