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Sez. 1, Sentenza n. 820 del 07/02/1979 (Rv. 396992 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO - RICHIESTA TELEFONICA O POSTALE ALLA BANCA TRATTARIA DELLA ESISTENZA DI FONDI PER IL PAGAMENTO DI ASSEGNO DI CONTO CORRENTE - CONFERMA ALLA BANCA RICHIEDENTE DI TALE ESISTENZA - RESPONSABILITA DELLA BANCA TRATTARIA PER RISPOSTE NON CORRISPONDENTI ALLA SITUAZIONE EFFETTIVA - CONFIGURABILITA - NATURA.*
Stato
decisa il 1979-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396992-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO - RICHIESTA TELEFONICA O POSTALE ALLA BANCA TRATTARIA DELLA ESISTENZA DI FONDI PER IL PAGAMENTO DI ASSEGNO DI CONTO CORRENTE - CONFERMA ALLA BANCA RICHIEDENTE DI TALE ESISTENZA - RESPONSABILITA DELLA BANCA TRATTARIA PER RISPOSTE NON CORRISPONDENTI ALLA SITUAZIONE EFFETTIVA - CONFIGURABILITA - NATURA.*

L'uso interbancario di richiedere e dare, per telefono od altrimenti, conferma dell'esistenza di provvista per il pagamento di assegno di conto corrente (cosiddetto benefondi) implica che la banca trattaria, la quale dia alla banca richiedente notizie non corrispondenti alla situazione in atto al momento della richiesta, e verso quest'ultima responsabile, a titolo di illecito extracontrattuale, dei danni che alla medesima possano derivare in conseguenza del pagamento o dell'accreditamento al presentatore dell'assegno, sul non veritiero presupposto della sua copertura. (V 1742/67, mass n 328604; (V 2909/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)