Sez. 3, Sentenza n. 13059 del 05/06/2007 (Rv. 599178 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Riforma totale o parziale della sentenza impugnata - Effetti - Caducazione della pronuncia sulle spese - Conseguenze.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
In base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, cod. proc. civ., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)