Sez. 3, Sentenza n. 9758 del 10/05/2005 (Rv. 581392 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Giudizio di appello - Censura sulla omessa compensazione - Valutazione dei motivi di gravame - Necessità .
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
In tema di spese processuali, il giudice di appello, in presenza di una censura che investe la pronunzia del giudice di primo grado sulle spese, specificamente indicando giusti motivi di compensazione di esse, nonostante la soccombenza, ha il dovere di apprezzare, anche nel contesto di ogni altro elemento, la consistenza ed importanza dei fatti dedotti e di precisare, così, la ragione per la quale egli ritenga, sulla base di questi elementi, di dissentire dalla decisione di primo grado ovvero di condividere quella pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)