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Sez. L, Sentenza n. 15112 del 18/07/2005 (Rv. 582879 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Riforma totale o parziale della sentenza impugnata - Effetti - Caducazione della pronuncia sulle spese - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582879-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO

In base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, cod. proc. civ., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse; conseguentemente, l'omessa decisione sul punto, denunciabile in sede di impugnazione, non può far rivivere una statuizione ormai caducata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)