Sez. L, Sentenza n. 5745 del 13/11/1984 (Rv. 437415 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - NUMERO MINIMO DI DIPENDENTI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - DEDUZIONE DELL'INSUSSISTENZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - PRECLUSIONE EX ART. 416, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - NUMERO MINIMO DI DIPENDENTI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - DEDUZIONE DELL'INSUSSISTENZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - PRECLUSIONE EX ART. 416, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
La sussistenza del requisito del numero dei dipendenti occupati nell'impresa, ai fini dell'applicabilità della disciplina dei licenziamenti individuali, è verificabile d'ufficio dal giudice, in relazione alla situazione sostanziale dedotta in giudizio e risultante dagli Atti; pertanto, la deduzione, da parte del datore di lavoro convenuto, della Mancanza del requisito predetto non integra un'eccezione in senso stretto e non soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ. (Conf 5936/83, mass n 430763; (Conf 4889/82, mass n 422899; (contra 1957/81, mass n 412657).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)