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Sez. 1, Sentenza n. 5641 del 05/05/2000 (Rv. 536169 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Continuità delle girate - Controllo - Banca girataria per l'incasso - Obbligo - Insussistenza - Responsabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536169-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA

La responsabilità nei confronti dell'emittente di assegno bancario, per il mancato controllo della regolare continuità delle girate, ai sensi dell'articolo 38 R.D. n. 1736 del 1933, grava sulla banca trattaria e non può essere estesa a carico della banca che non paghi il titolo, ma si limiti, quale girataria per l'incasso, a curarne la riscossione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)