Sez. 1, Sentenza n. 4367 del 28/06/1988 (Rv. 459350 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA - CONTROLLO DELLA REGOLARE CONTINUITÀ DELLA GIRATA - ONERE GRAVANTE ESCLUSIVAMENTE SULLA BANCA TRATTARIA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA - CONTROLLO DELLA REGOLARE CONTINUITÀ DELLA GIRATA - ONERE GRAVANTE ESCLUSIVAMENTE SULLA BANCA TRATTARIA.*
La responsabilità nei confronti dell'emittente di assegno bancario, per il mancato controllo della regolare continuità delle girate, secondo la previsione dell'art. 38 del R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, grava sulla banca trattaria, e, pertanto, non può essere estesa a carico della diversa banca che non paghi il titolo, ma si limiti, in qualità di girataria per l'incasso, a curarne la riscossione.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)