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Sez. 5, Sentenza n. 23529 del 12/09/2008 (Rv. 604444 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Addizionale all'imposta di consumo di energia elettrica - Energia autoprodotta ed utilizzata per uso proprio - Esenzione - Applicabilità - Energia proveniente da consorzio autoproduttore e utilizzata da imprese aderenti al consorzio - Esenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604444-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica, l'art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge 27 gennaio 1989, n. 20, nel testo vigente per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, prevede l'esenzione dalle addizionali locali soltanto in relazione all'energia elettrica autoprodotta ed impiegata per uso proprio, statuendo espressamente che essa si applica nel caso di esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, e non può, pertanto, intendersi riferita anche all'energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 511

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)