Sez. L, Sentenza n. 8122 del 05/11/1987 (Rv. 455774 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - RICORSO AL PRETORE PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE - ORDINANZA DI RIGETTO PER INIDONEITÀ DEL TITOLO ESECUTIVO - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - RICORSO AL PRETORE PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE - ORDINANZA DI RIGETTO PER INIDONEITÀ DEL TITOLO ESECUTIVO - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Ai fini dell'impugnabilità di un provvedimento giurisdizionale con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., è necessario che esso presenti, oltre al requisito della decisorietà, anche quello della definitività, da intendersi nel senso che contro il provvedimento medesimo non deve essere previsto alcuno specifico mezzo d'impugnazione. Pertanto, è impugnabile con lo appello, e non con il ricorso predetto, l'ordinanza con cui il pretore, adito ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ. per la fissazione delle modalità di esecuzione di una sentenza dichiarativa del diritto del ricorrente alla correzione del suo stato di servizio presso un'azienda di pubblico trasporto, affermi la inidoneità del titolo dedotto a giustificare l'emissione dei provvedimenti previsti dall'art. 612 citato, in quanto tale ordinanza, negando la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della domanda formulata dalla parte, ha contenuto decisorio, ma non è definitiva. (V 4429/85, mass n 441847; (V 3123/82, mass n 421060; (V 2333/82, mass n 420213; (V 977/79, mass n 397166).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)