Sez. U, Sentenza n. 2333 del 17/04/1982 (Rv. 420213 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE - ESECUZIONE FORZATA - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE AL CREDITORE DELLA SOMMA PIGNORATA PRESSO IL TERZO - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE - ESECUZIONE FORZATA - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE AL CREDITORE DELLA SOMMA PIGNORATA PRESSO IL TERZO - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'impugnabilità di un provvedimento giurisdizionale con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., è necessario che esso presenti, oltre al requisito della decisorietà, anche quello della definitività, da intendere nel senso che contro il provvedimento medesimo non deve essere previsto alcun specifico mezzo d'impugnazione. Pertanto, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pretorile ex art. 553 cod. proc. civ. di assegnazione al creditore procedente della somma pignorata presso il terzo, in quanto tale ordinanza, essendo classificabile tra gli Atti esecutivi quale atto finale del procedimento di espropriazione presso terzi, è soggetto ad opposizione a norma dell'art. 617, secondo comma, dello stesso codice. (V 6245/80, mass n 409980; (Conf 2521/79, mass n. 398850; (Conf 3149/78, mass n 392609; (Conf 989/76, mass n 379642).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)