Sez. 2, Sentenza n. 4385 del 05/08/1985 (Rv. 441847 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ - RAPPORTI INTERNI TRA PARTI - VALIDITÀ DEL PATTO CONTRARIO - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ - RAPPORTI INTERNI TRA PARTI - VALIDITÀ DEL PATTO CONTRARIO - CONSEGUENZE.*
Con riguardo alle somme dovute all'amministrazione finanziaria, nel vigore del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, per imposta di registro su permuta o vendita immobiliare, nonché per eventuali sanzioni pecuniarie (ivi incluse quelle per ritardata registrazione), l'art. 93 n. 1 del citato decreto contempla l'obbligazione solidale di entrambi i contraenti in misura uguale, e consente, nei rapporti interni, il patto contrario. Ne consegue che al debitore, che ha pagato l'intero debito, deve riconoscersi il diritto di rivalsa nei confronti dell'altro coobbligato, per la quota fissata dalla legge, o per la diversa misura eventualmente pattuita. (V 3972/81, mass n 414627; (V 2594/80, mass n 406336).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)