Sez. 3, Sentenza n. 702 del 21/01/1995 (Rv. 489823 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - VERSAMENTO DEL PREZZO | Termine - Decorrenza - Adesione del retrattato all'esercizio del diritto di riscatto del retraente - Configurabilità - Requisiti.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - VERSAMENTO DEL PREZZO
In tema di riscatto di immobili urbani e con riguardo al termine di tre mesi per il pagamento del prezzo, che decorre ai sensi dell'art. 39 quinto comma legge 27 luglio 1978 n. 392 dalla prima udienza del relativo giudizio ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, secondo che vi sia stata o meno opposizione del retrattato, l'adesione di quest'ultimo all'esercizio del diritto di riscatto del retraente deve essere conforme ad un comportamento processuale che renda possibile la completa attuazione del diritto medesimo con l'immediato subentro nella qualità di acquirente del bene con effetti "ex nunc" e non quando in contrasto con la formale adesione alla avversa pretesa si renda necessaria la pronuncia del giudice.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)