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Sez. 3, Sentenza n. 30137 del 01/07/2026 Ud. (dep. 07/08/2026) Rv. 290378-01

GIUDIZIO - IN GENERE | Giustizia riparativa - Istanza dell'imputato di accesso al programma formulata in grado di appello - Giudizio di appello limitato all'esame del gravame del pubblico ministero diretto ad aggravare la pena - Inammissibilità dell'istanza - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290378-01

GIUDIZIO - IN GENERE

E' inammissibile la richiesta di invio al programma di giustizia riparativa formulata dall'imputato nell'ambito di un giudizio di appello limitato all'esame del gravame proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e diretto all'inasprimento del trattamento sanzionatorio, salvo che l'istanza rappresenti la finalità di conseguire l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., concedibile di ufficio, ed alleghi gli specifici elementi fattuali necessari alla valutazione dell'utilità del percorso riparativo. (Nella specie, l'istanza era stata presentata da imputato il cui appello era stato dichiarato inammissibile).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 2 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 45, Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. N.6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)