Sez. 6, Sentenza n. 22410 del 22/05/2026 Ud. (dep. 17/06/2026) Rv. 290238-01
GIUDIZIO - IN GENERE | Giustizia riparativa - Richiesta di accesso - Ammissibilità - Onere di allegazione - Contenuto - Indicazione - Ragioni - Fattispecie.
GIUDIZIO - IN GENERE
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa, l'interessato è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali valevoli a evidenziarne l'utilità in funzione della definizione delle questioni derivanti dalla commissione del reato per cui si procede, sì da consentire al giudice di valutarne la congruenza riparativa rispetto all'offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stato ritenuto insussistente l'interesse ad impugnare il provvedimento reiettivo della richiesta di accesso, sul duplice rilievo che l'imputato non avesse dedotto di aver assolto l'indicato onere di allegazione e che l'unico effetto favorevole prospettato, consistente nel possibile riconoscimento di un'attenuante al positivo compimento del programma riparativo, era precluso dai limiti del giudizio di rinvio).
Cod. Pen. art. 129 bis, Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)