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Sez. L, Sentenza n. 832 del 03/02/1984 (Rv. 433050 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO - DISCIPLINA EX ART. 6 DECRETO LEGGE N. 261 DEL 1974 CONVERTITO IN LEGGE N. 355 DEL 1974, CONCERNENTE LA CESSAZIONE DELL'EFFICACIA, NEL TERMINE DI SEI MESI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE, DELLE ASSUNZIONI EFFETTUATE E DEGLI INCARICHI CONFERITI PRIMA DELL'8 LUGLIO 1974 - AMBITO DI APPLICAZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433050-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO - DISCIPLINA EX ART. 6 DECRETO LEGGE N. 261 DEL 1974 CONVERTITO IN LEGGE N. 355 DEL 1974, CONCERNENTE LA CESSAZIONE DELL'EFFICACIA, NEL TERMINE DI SEI MESI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE, DELLE ASSUNZIONI EFFETTUATE E DEGLI INCARICHI CONFERITI PRIMA DELL'8 LUGLIO 1974 - AMBITO DI APPLICAZIONE - EFFETTI.*

Con riguardo ai dipendenti dello stato e degli enti pubblici collocati a riposo con i benefici "combattentistici" di cui alla legge 24 maggio 1970 n. 336, l'art. 6, secondo comma, del decreto legge 8 luglio 1974 n. 261 (nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355), il quale prevede la cessazione dell'efficacia, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, delle assunzioni effettuate e degli incarichi conferiti anteriormente all'8 luglio 1974, si riferisce (manifestamente non in contrasto con gli artt. 2, 4 e 36 cost.) tanto alle assunzioni ed agli incarichi conferiti a dipendenti già pensionati, quanto a quelli conferiti prima del collocamento a riposo, pure se anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge del 1970. Tale inefficacia non si verifica, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 6, solo quando, nello indicato termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'interessato rinunci al trattamento di quiescenza ottenuto in base alla legge n. 336 del 1970 e, quindi, resta inderogabilmente operativa rispetto ai collocamenti a riposo, con i benefici "combattentistici", avvenuti dopo la scadenza del termine stesso. (V 6150/83, mass n 430945; (V 5381/83, mass n 430296; (Conf 4201/82, mass n 422178).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 36, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 6 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)