Sez. L, Sentenza n. 6432 del 29/11/1988 (Rv. 460759 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - DEL PERSONALE NON DI RUOLO DELLE U.S.L. - SUSSISTENZA - PERSONALE NON DI RUOLO PROVENIENTE DA SOPPRESSI ENTI E GESTIONI SANITARIE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - DEL PERSONALE NON DI RUOLO DELLE U.S.L. - SUSSISTENZA - PERSONALE NON DI RUOLO PROVENIENTE DA SOPPRESSI ENTI E GESTIONI SANITARIE - ESCLUSIONE.*
Nel regime anteriore alla legge 20 maggio 1985 n. 207, il personale non di ruolo delle unità sanitarie locali deve essere iscritto all'Assicurazione contro la disoccupazione involontaria gestita dall'istituto nazionale della previdenza sociale e quindi le dette unità sono tenute al correlativo Obbligo contributivo, atteso che non è garantita la stabilità dell'impiego. Peraltro tale iscrizione, con il conseguente Obbligo contributivo, non riguarda il dipendente personale non di ruolo, non ancora iscritto nei ruoli regionali nominativi, che, proveniente da soppressi enti e gestioni sanitarie, in tali enti e gestioni rivestiva posizione di ruolo, giacché detto personale è assegnato alle unità sanitarie nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza e godendo quindi della stabilità dell'impiego. (V 2581/86, mass n 445664; (V 1155/86, mass n 444650).*
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)