Sez. L, Sentenza n. 1155 del 24/02/1986 (Rv. 444650 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SGRAVIO CONTRIBUTIVO EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - AMBITO DI APPLICAZIONE - AZIENDA DI PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTI IN CONCESSIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SGRAVIO CONTRIBUTIVO EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - AMBITO DI APPLICAZIONE - AZIENDA DI PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTI IN CONCESSIONE - ESCLUSIONE.*
Lo sgravio contributivo previsto dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 convertito con modifiche nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089 spetta alle aziende industriali ed artigiane relativamente ai soli dipendenti effettivamente impiegati nel Mezzogiorno, il cui rapporto di lavoro non sia assistito della garanzia della stabilità dell'impiego che esclude il rischio della disoccupazione involontaria e le cui retribuzioni siano conseguentemente assoggettate a contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro tale evento. Pertanto, dall'ambito di applicazione delle menzionate provvidenze restano escluse le aziende che siano esenti dal cennato Obbligo contributivo in dipendenza del loro ordinamento che assicura una particolare stabilità d'impiego ai dipendenti, quali quelle esercenti il pubblico servizio di trasporti in concessione, con riferimento ai dipendenti di ruolo il cui rapporto di lavoro è regolato dal R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e successive modificazioni e integrazioni. (Conf 4914/81, mass n 415659; (contra 4149/84, mass n 436101).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)