Sez. L, Sentenza n. 4611 del 15/04/1992 (Rv. 476817 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali | Determinazione - Retribuzione giornaliera maggiorata e risarcimento del danno - Spettanza - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali
Nelle ipotesi di attività lavorativa svolta nei giorni destinati al riposo settimanale (non recuperati) il prestatore ha diritto, oltre che alla retribuzione giornaliera maggiorata, al risarcimento del danno per il mancato riposo settimanale, da determinare in base al criterio di proporzionalità del corrispettivo alla quantità e qualità del lavoro, ai sensi dell'art. 36, primo e ultimo comma Cost.. (Nella specie, la decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha ritenuto congruo il corrispettivo previsto dalla contrattazione collettiva applicabile, costituito dalla retribuzione giornaliera maggiorata del 25 per cento per il lavoro prestato nel giorno di riposo, e dall'ulteriore maggiorazione del 25 per cento per il mancato godimento del riposo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)