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Sez. L, Sentenza n. 7677 del 20/08/1996 (Rv. 499277 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Mancata previsione da parte del contratto collettivo - Conseguenze - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499277-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI

Nell'ipotesi di attività lavorativa svolta nei giorni destinati al riposo settimanale senza che questi vengano poi recuperati, il prestatore ha diritto, oltre che alla prestazione giornaliera maggiorata, al risarcimento del danno per il mancato riposo settimanale (previsto a tutela del lavoratore dagli artt. 36, terzo comma, Cost. e 2109 cod. civ.) la cui liquidazione spetta al giudice del merito (che deve tener conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e può utilizzare strumenti ed istituti affini previsti dalla contrattazione collettiva), dovendo tale giudice astenersi dalla liquidazione predetta solo nel caso in cui il contratto collettivo preveda una indennità per il mancato riposo e questa, in mancanza di prova atta a vincere la presunzione di sufficienza che assiste la relativa determinazione proveniente dalle contrapposte organizzazioni sindacali, sia da lui ritenuta sufficiente a risarcire il danno suindicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)