Sez. L - , Sentenza n. 11346 del 29/04/2021 (Rv. 661108 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Società partecipate a prevalente capitale pubblico - Esenzione per le imprese industriali degli enti pubblici ex art. 3 del d.l.c.p.s. n. 869 del 1947 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In materia di contributi previdenziali, le società partecipate a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici dall'art. 3 del d.l.c.p.s n. 869 del 1947, a società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, rilevando, ai fini di tale esclusione, la mera previsione statutaria che consente la partecipazione di azionariato privato, pur in presenza di una partecipazione maggioritaria, ma non totalitaria, da parte dell'ente pubblico.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 35 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 13, Legge 12/07/1988 num. 270 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)